T.A.R. Puglia Bari, Sezione I, 4 giugno 2013
Autore: La Redazione - Pubblicato il 22 giugno 2013
Il recesso unilaterale (di cui è in sostanza espressione il gravato provvedimento) rientra tra i poteri generali dell’Ente pubblico quando stipula - come accaduto nella fattispecie per cui è causa - un accordo “sostitutivo” (accordo di programma del 15.12.2000) ed un accordo “integrativo” (del contenuto discrezionale del provvedimento) con un privato ex art. 11 legge n. 241/1990
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